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STATUTO FIT-Ergos

Art. 2
OGGETTO – DURATA

2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività: 
Gestione, formazione, qualificazione delle risorse umane destinate ad attività tecniche di verifica nei canali distributivi; organizzazione ed ottimizzazione logistica di interventi di ispezione, audit, prelevamento e trasporto campioni per la esecuzione di prove in laboratorio; controllo di gestione e  reportistica di processi di analisi, controllo, produzione e distribuzione; gestione dell’approvvigionamento materiali e prodotti vari, di parchi attrezzature e automezzi e relativa manutenzione e taratura; gestione di servizi in outsourcing destinati alla igiene e sicurezza delle attività di produzione; qualificazione fornitori di prodotti e servizi; gestione ed aggiornamento di documentazione aziendale; gestione dei reclami; gestione ed elaborazione dati mediante l’uso di sistemi e reti informatiche; aggiornamento legislativo e normativo su temi specifici; gestione in outsourcing della informazione e della comunicazione; organizzazione e gestione di percorsi formativi strutturati sul personale ispettivo gestione di circuiti di “taratura” e verifica delle prestazioni del personale ispettivo; organizzazione di sistemi di “pick-up” a livello nazionale ed internazionale per garantire una logistica dei campioni efficiente con la garanzia del mantenimento della catena del freddo per i campioni deperibili; gestione in outsourcing delle pratiche amministrative aziendali e relativa documentazione.

Art. 5
PRESTAZIONI ACCESSORIE
A) Prestazioni accessorie, oggetto.

5.1 La società potrà emettere quote la cui sottoscrizione comporti, oltre all’obbligo del conferimento,  l’obbligo di eseguire a favore della società prestazioni accessorie, non consistenti in danaro, alle condizioni e con le modalità previste dal presente statuto. Per brevità, i soci che abbiano conferito la loro opera o siano obbligati all’esecuzione di prestazioni accessorie saranno identificati, nel presente atto costitutivo e nello statuto, come “Soci d’opera”. Gli altri soci saranno identificati come “Soci di capitale”.

Art.3
3.1 Aumenti di capitale

    1. All’organo amministrativo è attribuita la facoltà, ai sensi dell’art. 2481, co. 1, c.c., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro il periodo massimo di 5  anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà dovrà essere esercitata nei limiti e con le modalità seguenti:
    • Il capitale potrà essere aumentato in misura non superiore al 20% per cento dell'ammontare del capitale so­ciale che risulta sottoscritto e versato alla data di costituzione della società;
    • L’aumento potrà essere effettuato al solo fine di consentire la sottoscrizione, da parte di terzi estranei alla compagine sociale, di quote comportanti l’obbligo di effettuare prestazioni accessorie a favore della società.

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